(AGR) - Gli impianti fotovoltaici sono classificati di “microgenerazione” se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) potenza nominale massima non superiore a 1.000 KWp (art.2 del D.Lgs.387/03);
b) se destinati a soddisfare il proprio fabbisogno energetico (classificati per autoproduzione ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.79/99);
Per tali tipi di impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni.
La D.I.A. deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché all’Ufficio competente della Regione Basilicata allegando, in aggiunta a quanto previsto dal richiamato T.U., la seguente documentazione (L.R. n.31/2008):
a) titolo di proprietà o disponibilità dell’area;
b) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente, che prevede la connessione dell’impianto;
c) progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
d) progetto di gestione e manutenzione dell’impianto;
e) progetto di dismissione dell’impianto;
f) nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 200 KW:
i. quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario inscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità:
ii. dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l’impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto;
iii. eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento:
Tali impianti, ad eccezione dei sistemi integrati (parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19/02/07) non possono essere realizzati:
i. nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
ii. nei parchi nazionali e regionali ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
iii. nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e classificate a rischio R2, R3 ed R4;
iv. su terreni agricoli classificati catastalmente irrigui, ovvero destinati a colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto nonché a boschi e foreste;
v. su terreni agricoli la cui estensione non superi 6 volte la superficie del generatore fotovoltaico ( superficie captante dei pannelli); per soddisfare detta condizione è consentito l’asservimento solo di particelle contigue che pertanto non potranno essere asservite ad altri impianti;
vi. su terreni agricoli derivanti da azioni di frazionamento successive alla data dell’1/12/2008 ovvero su particelle di terreni agricoli confinanti.
La titolarità della realizzazione e della gestione dell’impianto ottenuta con la procedura semplificata può essere ceduta a terzi, mediante autorizzazione alla volturazione rilasciata dal Comune interessato, che provvede a darne comunicazione alla Regione Basilicata.
I proprietari degli impianti fotovoltaici di microgenerazione sono tenuti a comunicare al Comune in cui l’impianto è ubicato ed all’Ufficio regionale competente la data di entrata in funzione ed in esercizio dell’impianto medesimo, nonché la data di cessazione definitiva dell’attività produttiva dell’impianto.
Alla fine della vita utile dell’impianto fotovoltaico di microgenerazione, il proprietario è tenuto a dismettere, a propria cura e spese, le opere e le componenti dell’impianto stesso provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi.

Procedure per la realizzazione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di grande generazione.

Si definiscono impianti di grande generazione gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 KWp.
Gli impianti di grande generazione devono possedere requisiti minimi di carattere ambientale, territoriale, tecnico e di sicurezza, propedeutici all’avvio dell’iter autorizzativo.
A tal fine sul territorio regionale sono stati individuati aree e siti non idonei alla installazione di tali impianti.


Aree e siti non idonei.

Sono aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare.
Ricadono in questa categoria:
1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC;
3. Le aree ZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;
6. Le aree indicate con rischio idrogeologico elevato o molto elevato nei “Piani per la difesa del rischio idrogeologico” (PAI) redatti dalle competenti Autorità di bacino (aree R2, R3 ed R4 dei PAI), nonché le aree classificate come aree a rischio geologico eccezionale o elevato nei Piani Paesistici di Area Vasta;
7. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
8. I boschi governati a fustaia e di castagno
9. Le fasce costiere per una profondità di 1.000m;
10. Le aree fluviali, umide, lacuali e dighe artificiali con fascia di rispetto di 300 m dalle sponde;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99.
12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti;
13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
14. Aree sopra i 1200 metri di altitudine dal livello del mare;
15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;
16. Su terreni agricoli classificati catastalmente irrigui, ovvero destinati a colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto nonché a boschi e foreste;


Aree e siti idonei.

In queste aree un progetto di impianto fotovoltaico deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici, propedeutici all’avvio dell’iter autorizzativo.

Requisiti tecnici minimi.
Il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande generazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. Potenza massima dell’impianto non superiore a 10MW (la potenza massima dell’impianto potrà essere raddoppiata qualora i progetti comprendano interventi di sviluppo locale ed in grado di concorrere al complesso degli obiettivi del PIEAR, concordati con le Amministrazioni locali interessate dal parco fotovoltaico. La Giunta regionale, al riguardo, provvederà a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale);
2. Distanza tra due o più impianti di almeno 2.000 m dai perimetri dei medesimi;
3. nelle aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, la superficie occupata dall’impianto (area delimitata dal perimetro esterno dell’impianto) non potrà superare il 10% delle particelle catastali interessate.
4. Garanzia almeno ventennale del produttore dei moduli fotovoltaici;
5. Decadimento prestazionale dei moduli fotovoltaici non superiore al 10% nell’arco dei 10 anni e non superiore al 20 % nei venti anni di vita;
6. Utilizzo di moduli fotovoltaici realizzati in data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione;
7. Irradiazione giornaliera media annua valutata in KWh/mq*giorno di sole sul piano dei moduli non inferiore a 4.


La progettazione.
Il progetto deve evidenziare gli elementi che possono determinare un impatto apprezzabile sull’ambiente, elencando ed analizzando le singole opere ed operazioni, distinguendo le varie fasi (fase di cantiere, fase di esercizio e di manutenzione, fase di dismissione). Inoltre dovrà contenere la descrizione dell’ambiente, l’analisi degli impatti, l’analisi delle alternative, le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema). Particolare attenzione dovrà essere dedicata a:
a) Impatto visivo e paesaggistico. Tra i vari impatti che la realizzazione di un impianto fotovoltaico determina, l’impatto visivo e paesaggistico è quello ritenuto, almeno da letteratura, il più rilevante e ciò per effetto di una serie di ragioni strettamente connesse alla localizzazione degli impianti e alle loro caratteristiche costruttive. Dovendo, infatti, gli impianti fotovoltaici per sfruttare l’energia solare per produrre elettricità essi debbono essere posti in zone esposte al sole e quindi per lo più su aree libere, pianeggianti, prive di ombreggiamento esposte a sud. L’inserimento di una centrale fotovoltaica all’interno di un territorio non è però da vedersi una intrusione visiva se inserita in un contesto ambientale marginale e poco visibile dagli insediamenti antropici. In tal senso si deve prestare molta attenzione alla progettazione della ubicazione dell’impianto e del posizionamento dei suoi singoli elementi realizzando uno studio di impatto sul paesaggio dal quale emerga come viene a modificarsi lo stesso a causa dell’inserimento dell’impianto fotovoltaico.
b) Impatto elettromagnetico. La presenza di un impianto fotovoltaico determina anche un impatto elettromagnetico sul territorio circostante. L’impatto elettromagnetico causato dagli impianti fotovoltaici è molto ridotto nei casi in cui il trasporto dell’energia prodotta avviene tramite l’utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso è il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e costruite. In ogni caso, a completamento dello Studio di Impatto Ambientale, dovrà essere allegata una tavola riassuntiva del tracciato e delle caratteristiche fisiche dell’elettrodotto ed una relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi. Tale verifica di compatibilità elettromagnetica deve essere eseguita anche per le stazioni di disconnessione e le sottostazioni elettriche.
Nella redazione del progetto bisognerà in ogni caso osservare le prescrizioni di seguito elencate:
a) Per garantire il passaggio della fauna, la recinzione dell’impianto deve essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna;
b) la distanza minima longitudinale tra le file di pannelli deve essere tale da evitare ombreggiamenti e consentire il transito di mezzi e persone per la gestione e manutenzione dell’impianto;
c) Al fine di ridurre l’impatto visivo e paesaggistico è necessario che fra più impianti che presentano intervisibilità sia rispettata una distanza minima di almeno 2 km fra le recinzioni degli stessi Può essere accettata una distanza inferiore ai 2 km solo nel caso in cui ci sia una condivisione tra i due impianti della sottostazione elettrica di trasformazione da media ad alta tensione per la connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione nazionale e delle opere civili connesse alla realizzazione delle infrastrutture principali, ad eccezione delle strade, qualora preesistenti. In ogni caso si richiede la progettazione dovrà affrontare lo studio dell’impatto cumulativo generato dai due impianti, al fine di valutare la sostenibilità dell’opera da un punto di vista paesaggistico ed ambientale. Indipendentemente dal soggetto richiedente, la deroga alla interdistanza di 2 km non è estendibile a più di 2 impianti.
d) l’ubicazione dell’impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell’energia in modo tale da ridurre l’impatto degli elettrodotti di collegamento. Le linee interrate devono essere collocate ad una profondità minima di 1,2 metri, protette e accessibili nei punti di giunzione, opportunamente segnalate e adiacenti il più possibile ai tracciati stradali. Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti interrati, la linea aerea in MT deve essere dotata di conduttori riuniti all’interno di un unico rivestimento isolante. In tal caso il tracciato delle linee aeree deve il più possibile affiancarsi alle infrastrutture lineari esistenti e deve essere preso in esame l’impatto che la presenza di linee aeree può avere sull’avifauna, sia in riferimento al fenomeno delle collisioni che dell’elettrocuzione, e sul paesaggio, nonché le relative misure di mitigazione.
e) l’installazione degli impianti non è consentita su aree classificate a rischio R2, R3 ed R4 dal vigente PAI;
f) la stabilità delle aree impegnate dall’impianto dovrà essere dimostrata dagli esiti di apposita indagine geologica;
g) l’ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) deve essere evitata in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate;
h) gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
i) dovranno essere indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell’impianto fino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati; andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali;
j) nel caso sia indispensabile realizzare nuovi tratti stradali per garantire l’accesso al sito, dovranno preferirsi soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l’impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all’andamento del terreno;
k) Deve essere evitato il rischio di erosione causato dall’impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell’impianto.

Fase di realizzazione.
a) Il soggetto autorizzato dovrà assicurare che la presenza del cantiere non precluda l’esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente;
b) Durante la fase di realizzazione, dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
c) Dovrà essere predisposto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche cadute sull’area di cantiere, e prevedere idonei accorgimenti tecnici che impediscano il dilavamento della superficie dell’aerea di cantiere;
d) Deve essere ripristinata la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e deve essere garantita la restituzione alle condizioni ante operam delle aree interessate dalle opere non più necessarie durante la fase di esercizio (piste di lavoro, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali ecc.);
e) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

Fase di esercizio.
a) Il soggetto autorizzato dovrà assicurare che la centrale fotovoltaica non precluda, in nessun caso, l’esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti né ogni altro tipo di attività preesistente;
b) Dovrà essere assicurata la protezione della centrale fotovoltaica in caso d’incendio;

Fase di dismissione.
Alla fine del ciclo produttivo dell’impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere la centrale fotovoltaica secondo il progetto approvato o, in alternativa, l’adeguamento produttivo dello stesso.
Nel caso di dismissione il soggetto autorizzato dovrà, nel rispetto del progetto approvato e della normativa vigente:
a) Rimuovere il generatore fotovoltaico in tutte le sue componenti conferendo il materiale di risulta agli impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il recupero;
b) Rimuovere completamente le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici della sottostazione conferendo il materiale di risulta agli impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore;
c) Ripristinare lo stato preesistente dei luoghi mediante la rimozione delle opere interrate, il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di:
i. Ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno 50 cm di terreno vegetale;
ii. rimuovere i tratti stradali della viabilità di servizio rimuovendo la fondazione stradale e tutte le relative opere d’arte;
iii. utilizzare per il ripristino della vegetazione essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone;
iv. utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per i ripristini geomorfologici;
d) Convertire ad altra destinazione d’uso, compatibile con le norme urbanistiche vigenti per l’area e conservando gli elementi architettonici tipici del territorio di riferimento, gli edifici dei punti di raccolta delle reti elettriche e della sottostazione; in alternativa gli stessi dovranno essere demoliti.
e) Comunicare agli Uffici regionali competenti la conclusione delle operazioni di dismissione dell’impianto.

Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione.
Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs.387/2003 deve essere inclusa:
a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente ovvero dalla società titolare delle reti di trasmissione, che prevede la connessione dell’impianto;
b) progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
c) relazione tecnica sull’individuazione del sito dell’impianto e del tracciato dell’elettrodotto di collegamento, che dimostri la bontà della scelta in relazione alla distanza dal punto di consegna;
d) progetto di gestione e manutenzione dell’impianto;
e) progetto di dismissione dell’impianto (è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità la quantificazione delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi);
f) quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità:
g) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l’impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto;
h) piano particellare di esproprio con l’indicazione delle ditte catastali, delle superfici interessate dall’impianto e loro classificazione;
i) certificazione urbanistica rilasciata dal/dai comuni interessati con indicazione dei vincoli cui è soggetta l’area di ubicazione dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessaria;
j) Garanzia almeno ventennale del produttore dei moduli fotovoltaici;
k) Certificazione comprovante il decadimento prestazionale dei moduli fotovoltaici non superiore al 10% nell’arco dei 10 anni e non superiore al 20 % nei venti anni di vita;
l) Certificazione comprovante la costruzione dei moduli fotovoltaici di data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione.
m) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell’impianto in coordinate UTM WGS84