(AGR) - In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.
Sono aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.
Ricadono in questa categoria:
1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC;
3. Le aree ZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;
6. Le aree indicate con rischio idrogeologico elevato o molto elevato nei “Piani per la difesa del rischio idrogeologico” (PAI) redatti dalle competenti Autorità di bacino (aree R3 ed R4 dei PAI), nonché le aree classificate come aree a rischio geologico eccezionale o elevato nei Piani Paesistici di Area Vasta;
7. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
8. I boschi governati a fustaia e di castagno;
9. Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 300 m dalle sponde;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99.
12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali;
13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

I progetti per la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, per essere esaminati ai fini dell’autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.lgs 387/2003, è necessario che, indipendentemente dalla zona in cui ricadono, soddisfino i seguenti vincoli tecnici minimi:
a) Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s;
b) Ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore;
c) Densità volumetrica di energia annua unitaria non inferiore a 0,3 kWh/(anno·mc), come riportato nella formula seguente:
Ev =
Dove:
E = energia prodotta dalla turbina (espressa in kWh/anno);
D = diametro del rotore (espresso in metri);
H = altezza totale dell’aerogeneratore (espressa in metri), somma del raggio del rotore e dell’altezza da terra del mozzo;
d) Taglia minima dell’aerogeneratore: 2 MW (2.000 kW);
e) Numero massimo di aerogeneratori: 15 (10 nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale). Il numero massimo degli aerogeneratori potrà essere aumentato fino a 30 qualora i progetti comprendano interventi di sviluppo locale ed in grado di concorrere al complesso degli obiettivi del PIEAR, concordati con le Amministrazioni locali interessate dal parco eolico. La Giunta regionale, al riguardo, provvederà a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale.
Ai fini della valutazione delle ore equivalenti, di cui al punto b, e della densità volumetrica, di cui al punto c, valgono le seguenti definizioni:
1. Ore equivalenti di funzionamento di un aerogeneratore: rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell’aerogeneratore espressa in megawattora (MWh) (basata sui dati forniti dalla campagna di misure anemometriche) e la potenza nominale dell’aerogeneratore espressa in megawatt (MW).
2. Densità volumetrica di energia annua unitaria (Ev): rapporto fra la stima della produzione annua di energia elettrica dell’aerogeneratore espressa in chilowattora anno, e il volume del campo visivo occupato dall’aerogeneratore espresso in metri cubi e pari al volume del parallelepipedo di lati 3D, 6D e H, dove D è il diametro del rotore e H è l’altezza complessiva della macchina (altezza del mozzo + lunghezza della pala); cfr. Fig. A - A.


Fig. A - A: Volume del campo visivo occupato da un aerogeneratore.

La densità volumetrica di energia annua unitaria è un parametro di prestazione dell’impianto che permette di avere una misura dell’impatto visivo di due diversi aerogeneratori a parità di energia prodotta. Infatti, avere elevati valori di Ev significa produrre maggiore energia a parità di impatto visivo dell’impianto.

I progetti, per poter avviare l’iter autorizzativo, devono rispettare i seguenti requisiti di sicurezza inderogabili:
a) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000 m, previa verifica di compatibilità acustica e mancanza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni;
b) Distanza minima da edifici a carattere abitativo, commerciale, per servizi e turistico-ricreativo, fuori dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, pari a 500 m, previa verifica di compatibilità acustica e mancanza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità degli edifici;
c) Distanza minima da edifici non residenziali e/o utilizzati per attività produttive, fuori dal limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, pari a 200 m, previa verifica di compatibilità acustica. Distanze inferiori sono ammesse per edifici adibiti a stoccaggio materiali ove non vi sia presenza di persone e/o animali;
d) Per i punti di cui alle lett. b) e c) le distanze possono essere ridotte nel caso i titolari o aventi la disponibilità degli edifici siano favorevoli. Restano fermi i vincoli di compatibilità acustica imposti dalla normativa vigente e la verifica dell’assenza di effetti di Shadow-Flikering in prossimità degli edifici;
e) Distanza minima da autostrade e strade statali di 400 m;
f) Distanza minima di 100 m dalle strade provinciali e comunque non inferiore alla distanza di sicurezza calcolata per singolo aerogeneratore;
g) E’ inoltre necessario nella progettazione, con riferimento al rischio sismico, osservare quanto previsto dall’Ordinanza n. 3247/03 e sue successive modifiche e, con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino.
Ai fini della sicurezza deve essere elaborato un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.
Il progetto definitivo dell’impianto deve contenere uno Studio Anemologico, effettuato da società certificata e/o accreditate, correlato alle dimensioni del parco e della durata di almeno un anno.
Le rilevazioni anemologiche devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) Presenza di almeno una torre anemometrica nel sito con documentazione comprovante l’installazione.
b) La torre anemometrica deve essere installata seguendo le norme IEC 61400 sul posizionamento dei sensori e sulle dimensioni caratteristiche delle diverse parti che compongono la torre medesima.
c) I sensori di rilevazione della velocità del vento devono essere corredati da certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine del periodo di acquisizione.
d) Deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato dell’installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre.
e) Periodo di rilevazione di almeno 1 anno di dati validi e consecutivi (è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale); qualora vi sia stata una perdita di dati superiore al 10% ma inferiore al 20% del totale è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell’energia prodotta; estendere il periodo di acquisizione fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore al 20% del totale, il periodo di monitoraggio dovrà estendersi ad un totale di almeno 2 anni o, in alternativa, i dati mancanti potranno essere acquisiti da stazioni di rilevamento prossime alle aree d’intervento e con le ca.
f) I dati sperimentali acquisiti dovranno essere forniti alla presentazione del progetto nella loro forma digitale, originaria ed in forma aggregata con periodicità giornaliera, in un formato alfanumerico tradizionale (ascii o xls). La Pubblica Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati anemologici forniti dal proponente per i soli fini istituzionali.
g) Devono essere fornite le incertezze totali di misura delle velocità rilevate dai sensori anemometrici utilizzati per la stima della produzione energetica.
h) Nella documentazione tecnica dovrà essere riportato un calendario dettagliato delle acquisizioni fatte da ciascun sensore nei 12 mesi minimi di rilevazione, insieme all’elenco delle misure ritenute non attendibili.